C.338-339-521-1124-4419-4421-A
Discussione generale
Relatore
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula è volto a dare una risposta alle problematiche che investono il comparto della pesca, costretto ad affrontare una profonda ristrutturazione delle sue politiche, anche in ragione dell'esigenza di ripopolamento delle specie ittiche, in mancanza di margini di profitto sufficienti e di adeguata attenzione - dispiace dirlo - da parte delle principali politiche economiche. Proprio per invertire questo processo, la Commissione si è occupata sin dall'inizio della legislatura di apprestare un intervento organico lungimirante per il settore. Nel corso del cammino, numerose problematiche, soprattutto di carattere finanziario, hanno rallentato il cammino del provvedimento. Oggi si è arrivati finalmente alla conclusione di questo percorso; riassumerò i contenuti degli articoli, che sovente dato il carattere tecnico e la formulazione attraverso rinvii legislativi: potrebbero risultare, appunto, di difficile lettura.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo da emanare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico delle norme vigenti in materia. I criteri e principi direttivi a cui dovrà ispirarsi sono declinati al comma 2, che fa riferimento alla necessità di operare una ricognizione e l'abrogazione espressa di quelle norme che sono state intese come abrogate implicitamente, effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornare il linguaggio giuridico, eliminare le duplicazioni risolvendo le eventuali incongruenze tenendo conto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, coordinare e adeguare le normative nazionali con quelle internazionali ed europee, anche al fine di rendere coerente la disciplina della pesca non professionale alle norme e alla tutela dell'ecosistema marino e alle relative forme di pesca e acquacoltura tradizionale.
Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo in esame, mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca, nell'ambito dell'intervento previsto dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I criteri e i princìpi direttivi prevedono che si faccia riferimento alla necessità di assicurare un sostegno al reddito degli operatori della pesca marittima, in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca, con provvedimento dell'autorità competente; di favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di evidenti imprevisti non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, tra i quali sospensione dell'attività di pesca per i problemi di inquinamento, ristrutturazione e cessazione dell'attività; di prevedere forme alternative di impiego degli operatori di pesca in caso di sospensione obbligatoria, con preferenza a quelle volte a tutelare le risorse ittiche.
L'articolo 4 definisce l'istituzione per il 2018 del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare in via sperimentale la stipula di convenzioni con associazioni nazionali di categoria o con consorzi dagli stessi istituiti. Tali convenzioni sono finalizzate a: promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili; promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero; tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici e biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela di pesce di qualità; attuazione di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche; definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese di pesca e dell'acquacoltura; riduzione dei tempi procedurali delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa; assistenza tecnica alle imprese di pesca; ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; campagna di educazione alimentare e di promozione e consumo dei prodotti di pesca e di realizzazione di esperienza di filiera corta; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
L'articolo 5 sostituisce la normativa sui distretti di pesca, già contenuta all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni: in base alla normativa vigente sono considerate tali le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; in base alla normativa introdotta con il provvedimento in esame, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto ad istituire con proprio decreto i distretti di pesca, costituiti dai sistemi produttivi locali definiti per aree marine omogenee dal punto di vista dell'ecosistema. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione ristretta e attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze rispetto a quelle definite al comma 3 sono stabilite con ulteriore decreto del Ministero delle politiche agricole, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 3, i distretti di pesca possono sostenere azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi di pesca che permettono un'elevata selettività di cattura e metodologie a basso impatto ambientale, definiscono piani di gestione per ottimizzare l'attività di pesca e di acquacoltura verso un minore impatto ambientale, valorizzano i sistemi produttivi locali, promuovono la qualità e l'igiene e la salubrità delle risorse ittiche locali, anche attraverso idonei sistemi di certificazione e marchi di qualità, promuovono progetti per la tutela e lo sviluppo delle risorse ittiche locali autoctone.
L'articolo 6 disciplina i centri di assistenza per lo sviluppo di pesca e dell'acquacoltura, chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori di pesca attraverso un'apposita convenzione, stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 9 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di pesca-turismo, seguendo i criteri e i princìpi indicati, che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia delle attività esercitabili e alle modalità di svolgimento dello stesso, alla validità dell'autorizzazione, ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo. La disposizione richiamata prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico le attività di imbarco di persone non facente parte dell'equipaggio su navi di pesca a scopo turistico-ricreativo denominate pesca-turismo; attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate “ittiturismo”.
Il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, che rinvia ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la disciplina delle norme di sicurezza da applicarsi alle unità che esercitano la pesca locale e che operano nei limiti delle sei miglia dalla costa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218. L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
L'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. L' attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia di igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'articolo 12 modifica l'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine.
L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva; mentre l'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 17 apporta le talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012: nel corso dell'istruttoria del provvedimento infatti gli operatori di pesca hanno sottolineato la gravità delle sanzioni introdotte dall'articolo 11 come da ultimo modificato dal collegato agricolo che ha trasformato in illeciti amministrativi molte della fattispecie legate alla pesca illegale. Per tale ragione sono state introdotte alcune modifiche che possono essere così riassunte: per le catture accessorie accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 12.000 euro. In caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, e di violazione della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione.
Poi l'articolo 18 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 19 prevede la clausola di salvaguardia. Signor Presidente, ho cercato brevemente di fare una relazione cercando di spiegare rapidamente quali sono i punti centrali del testo unificato in esame.
Abbiamo lavorato molto in Commissione perché si giungesse al testo e abbiamo anche impiegato parecchio tempo per un lavoro molto approfondito perché il settore ittico e della pesca aveva necessità di un riordino e di armonizzare la normativa vigente alle politiche di carattere europeo e comunitario che in questi anni hanno mano a mano trasformato tutto il regime della politica sulla pesca e quindi c'era tale necessità per un settore piccolo ma molto importante per l'economia del nostro Paese. Riteniamo dunque di presentare un buon testo unificato frutto di un buon lavoro svolto con tutti i membri della Commissione, di maggioranza e di opposizione, sperando che venga approvato nei prossimi giorni.